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Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento . Questa in sintesi la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 14471 del 7 giugno 2013.